Veneto Aste
  • 08/01/2017
  • Veneto Aste
  • 0

L’art. 16 del D.L. 18/2016 prevede una riduzione transitoria dell’imposta di registro, che passa dal 9% a 200 euro, per i trasferimenti in favore di imprese che si impegnino al successivo ritrasferimento. Con la legge di conversione 49/2016 l’agevolazione è stata estesa anche agli acquisti “prima casa”, mentre la Legge di bilancio 2017 ha disposto l’allungamento dei termini per l’emissione dell’atto al 30/06/2017 ed a 5 anni per il ritrasferimento.

Il D.L. 14/02/2016, n. 18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/02/2016, n. 37 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 49/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2016, n. 87) prevede all’art. 16 una disciplina fiscale transitoria più favorevole per i trasferimenti di immobili nell’ambito delle vendite giudiziarie, volta a rilanciare il mercato delle cessioni immobiliari oggetto di esecuzioni o di procedure concorsuali. Detta disciplina riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa o le persone fisiche, ma solo se ricorrono le condizioni per applicare i benefici “prima casa“.
In seguito, la Legge di bilancio 2017 (approvata dal Parlamento in data 07/12/2016 ed in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) ha prolungato l’applicazione delle misure transitorie in questione. Di seguito è illustrata la disciplina, alla luce dell’allungamento di termini disposto dalla Legge di bilancio 2017.
Per un’analisi completa e dettagliata sulle imposte indirette da applicare ai trasferimenti immobiliari si rimanda invece all’approfondimento: “Compravendite e locazioni immobiliari: prontuario operativo delle imposte indirette (IVA, registro, ipotecaria e catastale).

IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI FISSE PER I TRASFERIMENTI IN FAVORE DI IMPRESE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI E FALLIMENTARI –  L’art. 16 del D.L. 18/2016 prevede che gli atti e i provvedimenti relativi al trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare ai sensi del Codice di procedura civile (Libro III, Titolo II, Capo IV) o di una procedura di vendita di cui all’art. 107 della L. 267/1942 (cosiddetta “Legge fallimentare“) sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 Euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari l’intenzione di trasferirli entro 5 anni (termine inizialmente fissato in 2 anni e poi allungato a 5 anni ad opera della Legge di bilancio 2017). L’acquirente deve in questo caso essere un soggetto che svolge attività d’impresa.

MANCATO RITRASFERIMENTO ENTRO IL QUINQUENNIO – Nel caso in cui non si realizzi il ritrasferimento dell’immobile entro il quinquennio (termine come detto inizialmente fissato nel biennio e poi allungato al quinquennio ad opera della Legge di bilancio 2017), l’acquirente dovrà versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (9% per l’imposta di registro e 100 Euro ciascuna per le imposte ipotecaria e catastale), oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi di mora previsti dall’art. 55, comma 4, del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro).

ESTENSIONE ALLE PERSONE FISICHE QUANDO APPLICABILI I BENEFICI “PRIMA CASA” – La legge di conversione del D.L. 18/2016 (L. 49/2016), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 16 in commento, ai sensi del quale i trasferimenti di cui sopra a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa sono anch’essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro, ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’agevolazione fiscale “prima casa”.
In questo caso non si applica l’obbligo del ritrasferimento entro il quinquennio, ma anzi si applicano le norme specifiche sull’agevolazione “prima casa”, che prevedono viceversa la decadenza dall’agevolazione in caso di vendita dell’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, a meno che il contribuente – entro un anno dall’alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con le agevolazioni – proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Si rinvia per maggiori dettagli si rinvia all’articolo “Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare“.

TERMINI TEMPORALI DI APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE – La disciplina fiscale di vantaggio descritta in questo articolo ha effetto per tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dal 16/02/2016 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2016) al 30/06/2017 (termine inizialmente fissato al 31/12/2016 e poi prolungato al 30/06/2017 ad opera della Legge di bilancio 2017).

Fonte Legislazionetecnica.it